I – Principi e soggetti della democrazia interna
Art. 1. Principi della democrazia interna
- È costituita l’associazione denominata «Movimento Giovanile della Sinistra con sede legale in Roma, via Zanardelli n. 34, in sigla «MGS» e con la seguente descrizione del simbolo: il logotipo è disegnato su un campo rosso, ed è composto da una rosa stilizzata, composta da nove (9) petali, sovrastante la scritta “Movimento” di colore bianco, “Giovanile” in carattere grassetto di colore bianco, “della” di colore bianco, “Sinistra”, in carattere grassetto di colore bianco. La scritta è posta per esteso, sotto la rosa.
- MGS è una organizzazione politica giovanile libera, laica, aperta e democratica. Si ispira alla Costituzione e promuove la partecipazione politica dei ragazzi e delle ragazze di età compresa tra i 14 e i 30 anni garantendo pari opportunità e pari dignità a tutti. È fondata sui principi della eguaglianza, libertà, solidarietà, parità di genere e delle pari opportunità. Si impegna per tanto a rimuovere gli ostacoli alla partecipazione politica paritaria delle giovani donne e dei giovani uomini favorendola a tutti i livelli e negli organismi dirigenti. Riconosce la dignità del lavoro quale fondamento dello sviluppo della persona e della comunità, il buon governo, la giustizia sociale, la correttezza e trasparenza degli atti, la diffusione e l’incremento dei saperi e della cultura.
- MGS ha come proposito quello di concorrere, insieme con altre associazioni, movimenti e partiti politici alla costituzione di un largo e plurale campo progressista, in grado di proporsi di governare su basi nuove il Paese, di operare le riforme necessarie con equità, di lottare contro le diseguaglianze sociali ed economiche, di promuovere un moderno welfare nello Stato sociale di diritto, di garantire la soddisfazione dei bisogni primari della generalità dei cittadini e di premiare i capaci e i meritevoli, nonché di vincere anche dal punto di vista culturale la sfida nei confronti della destra che in Italia e in Europa ha i segni regressivi della divisione e contrapposizione sociale.
- MGS considera valore principale la persona e i suoi diritti. Riconosce e rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno e riconosce pari dignità a tutte le condizioni personali, quali il genere, l’età, le convinzioni religiose, le disabilità, l’identità e orientamento di genere, l’orientamento sessuale, nazionalità e appartenenza ai diversi popoli. Si ispira a valori e comportamenti in grado di colmare il divario tra cittadini e politica.
- MGS pone a base della sua organizzazione l’idea di politica come servizio, sviluppando tale concetto su tre fondamenti: attenzione alle diseguaglianze sociali, alle aree e ai soggetti investiti da condizioni di vecchie e nuove povertà; sviluppo sostenibile e difesa e valorizzazione dell’ambiente, anche come leva di un diverso tipo di crescita economica e sociale; rapporto equo e rispettoso tra le generazioni.6. MGS assicura informazione, trasparenza e partecipazione. A tale fine, oltre alle forme di partecipazione diretta delle iscritte e degli iscritti e dei circoli, si avvarrà di un sistema informativo basato sulle tecnologie telematiche adeguato a favorire il dibattito interno, a fare proposte e a far circolare rapidamente tutte le informazioni necessarie a tale scopo. MGS rende accessibili e visibili on web tutte le informazioni sulla vita politica interna, sulle riunioni, le deliberazioni politiche e sul bilancio. Gli iscritti potranno essere consultati su questioni di interesse nazionale.
- MGS promuove la parità di genere nella attività politica a tutti i livelli.
Art. 2. Soggetti fondamentali della vita democratica del movimento
- MGS promuove l’adesione libera, pubblica e trasparente sia di singole personalità del territorio che di associazioni, reti e soggetti collettivi largamente riconosciuti nel territorio. Ai fini del presente statuto, vengono identificati due soggetti della vita democratica interna: gli iscritti e i sostenitori.
- Per «iscritte/iscritti» si intendono le persone che, di età superiore a quattordici anni e inferiore a 31, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell’Unione europea residenti ovvero cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, si iscrivono al movimento aderendo così al presente statuto e ai regolamenti interni.
- Tutte le iscritte e tutti gli iscritti hanno diritto a: partecipare alla determinazione dell’indirizzo politico del movimento; eleggere il segretario nazionale e gli altri organismi dirigenti per cui è prevista la elezione da parte degli iscritti; esercitare il proprio voto ed essere candidate/i nell’elezione degli organismi dirigenti; conoscere le determinazioni dei gruppi dirigenti e avere accesso a tutti gli aspetti della vita democratica interna; partecipare all’attività e all’iniziativa politica di MGS e dei livelli territoriali; ricorrere agli organismi di garanzia secondo le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento di garanzia.
- Tutte le iscritte e tutti gli iscritti hanno il dovere di: contribuire alla discussione, all’elaborazione della proposta e dell’iniziativa politica di MGS; contribuire al sostegno economico di MGS; rispettare il presente statuto e i regolamenti; favorire la partecipazione e l’adesione di altre donne e altri uomini a MGS.5. L’iscrizione è annuale, la validità corrisponde all’anno solare. L’iscrizione è presupposto essenziale per l’esercizio dei diritti dell’iscritta/o. La mancata iscrizione per un anno comporta la decadenza dagli organismi di cui l’iscritta/iscritto fa parte.
- Per «sostenitrici/sostenitori» si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani, nonché cittadine e cittadini dell’Unione europea residenti, ovvero cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, iscritti e non al movimento, dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del movimento e di sostenerlo. Essi, iscritti in un apposito albo, non possono concorrere alle scelte politico-programmatiche, all’elezione degli organismi dirigenti e alle candidature alle cariche istituzionali.
II – Formazione dell’indirizzo politico, composizione, modalità di elezione e funzioni degli organismi dirigenti nazionali
Art. 3. Segretario, segreteria nazionale e ufficio politico per l’ordinaria amministrazione
- Il segretario nazionale dirige e coordina MGS ed esercita la sua funzione sulla base del documento approvato al momento della sua elezione al congresso nazionale.
- Il segretario nazionale viene eletto dagli iscritti secondo le modalità definite dal regolamento congressuale approvato dall’assemblea nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.3. Il mandato dura tre anni ovvero fino al successivo congresso nazionale se indetto precedentemente.
- Se il segretario cessa la carica prima del termine del suo mandato, l’assemblea nazionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può eleggere un nuovo segretario per la parte restante del mandato o convocare il congresso nazionale. Se il segretario si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall’assemblea nazionale la stessa può eleggere un nuovo segretario per la parte restante del mandato con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. A questo fine, il presidente dell’assemblea convoca la stessa per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga l’approvazione della predetta maggioranza, si procede alla convocazione del congresso nazionale.
- Il segretario nazionale gestisce l’utilizzo del simbolo di MGS, anche ai fini dello svolgimento di tutte le attività necessarie alla presentazione delle liste nelle tornate elettorali.
- La Segreteria nazionale è l’organo collegiale che collabora con il Segretario ed ha funzioni esecutive. Il Segretario nomina a Segreteria nazionale che viene ratificata dall’Assemblea Nazionale. Il Segretario può revocare la nomina dei componenti della Segreteria. Tale revoca deve essere motivata e approvata a maggioranza assoluta dall’Assemblea Nazionale. La Segreteria è convocata dal Segretario, che è tenuto a dare pubblicità alle decisioni assunte.
- Il Segretario può nominare un ufficio politico fiduciario per la gestione dell’ordinaria amministrazione del Movimento. Di tale ufficio possono far parte sia membri interni alla Segreteria Nazionale che membri esterni con specifici incarichi. Il Segretario può revocare unilateralmente la nomina dei componenti dell’Ufficio politico.
Art. 4. Assemblea nazionale
- L’assemblea nazionale è eletta dal congresso nazionale ed composta da non più di ottanta membri.Le delegazioni in assemblea nazionale vengono elette su base provinciale.Ne fanno parte di diritto il segretario nazionale e i membri della segreteria Nazionale. Nel caso di dimissioni o decadenze di membri dell’assemblea nazionale eletti dal congresso, la stessa assemblea potrà, fino al massimo di un mezzo dei suoi componenti, procedere alla loro sostituzione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Qualora ricorra una motivata necessità politica di aumentare il numero di membri dell’assemblea nazionale, la stessa assemblea, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, potrà procedere alle cooptazioni fino ad un massimo di un decimo del numero dei componenti previsti dal presente comma.
- L’assemblea nazionale ha competenza e si esprime in materia di indirizzo politico sui vari aspetti dell’iniziativa politica a carattere nazionale e internazionale attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso commissioni permanenti o temporanee.
- Essa può strutturarsi anche in forum tematici a carattere temporaneo. I forum sono aperti anche a non iscritte/i sulla base di competenze specifiche. I forum possono costruire e proporre alla segreteria nazionale momenti pubblici di discussione, quali seminari, conferenze pubbliche, convegni.
- L’assemblea nazionale approva un regolamento di organizzativo con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
- L’assemblea elegge a scrutinio segreto il proprio presidente. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti almeno pari alla maggioranza dei componenti, si procede immediatamente a una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, di ballottaggio tra i due candidati più votati. Il presidente dell’assemblea nazionale resta in carica per la durata del mandato dell’assemblea.
- L’assemblea è convocata ordinariamente dal suo presidente almeno una volta ogni dodici mesi o, in via straordinaria, su richiesta del 30% dei suoi componenti.
- L’assemblea nazionale, qualora non siano previste dal presente statuto o dai regolamenti maggioranze qualificate, approva le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti senza necessità per la validità delle stesse di quorum costitutivi.
- L’assemblea nazionale può, su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, sfiduciare il segretario. Se l’assemblea sfiducia il segretario, si procede alla convocazione del congresso nazionale.
- L’assemblea nazionale può, su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, sfiduciare il proprio Presidente. Se l’assemblea sfiducia il Presidente, si procede all’elezione di un nuovo Presidente.
Art. 5 Cariche istituzionali e scelta delle candidature
- MGS promuove e organizza pratiche di democrazia partecipata, secondo modalità che saranno previste dal regolamento organizzativo di cui all’art. 4, comma 4, del presente statuto approvato dall’assemblea nazionale.
- MGS promuove attività di formazione collettiva, quali seminari e momenti di studio, per l’elaborazione collettiva di proposte e indirizzi politico-programmatici, per la crescita di competenze specifiche e articolate al fine di assicurare il rinnovamento dei gruppi dirigenti fondato sulle reali capacità di direzione politica.
- MGS aderisce al codice di autoregolamentazione per le candidature approvato dalla Commissione parlamentare antimafia.
- MGS adotta codici di autoregolamentazione, approvati dall’assemblea nazionale, per i gruppi dirigenti, le candidature, le elette e gli eletti.
Art. 6. Congressi
- Il congresso nazionale di MGS è convocato ogni tre anni. La convocazione del congresso nazionale comporta la convocazione dei congressi delle strutture territoriali. La segreteria nazionale elabora un regolamento congressuale nazionale e lo sottopone al voto dell’assembla nazionale per l’approvazione con la maggioranza dei suoi componenti.
- Il congresso straordinario può essere richiesto con documento motivato, sottoscritto e votato da almeno due terzi dell’assemblea nazionale. Il congresso straordinario può essere altresì richiesto con documento motivato e sottoscritto dal 30% del totale delle/degli iscritte/i di almeno sette regioni al 31 dicembre dell’anno precedente, la presenza delle sottoscrizioni provenienti da una medesima regione non può superare il 30% del totale delle iscritte e degli iscritti. La richiesta presentata alla commissione di garanzia nazionale per la verifica delle sottoscrizioni è ratificata dall’assemblea nazionale.
- Il congresso straordinario regionale è proposto alla segreteria nazionale, con documento motivato, sottoscritto e votato da almeno tre quinti dell’assemblea regionale, ovvero da un documento motivato e sottoscritto da almeno il 40% del totale delle iscritte e degli iscritti della medesima regione al 31 dicembre dell’anno precedente.
- Il congresso straordinario di federazione è proposto alla segreteria nazionale, con documento motivato, sottoscritto e votato da almeno tre quinti dell’assemblea di federazione, ovvero da un documento motivato e sottoscritto da almeno il 40% del totale delle iscritte e degli iscritti della medesima federazione al 31 dicembre dell’anno precedente. Il congresso straordinario dei coordinamenti territoriali è proposto al livello regionale di competenza con documento motivato, sottoscritto e votato da almeno i tre quinti degli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente.
- Nei casi previsti dai precedenti comma 3 e 4, la commissione nazionale di garanzia è investita della verifica delle procedure e delle sottoscrizioni.
Art. 7. MGS all’estero
- Al fine di garantire la partecipazione politica, sociale e culturale delle/degli italiane/i residenti all’estero, MGS si organizza in un circolo per nazione. Ogni circolo può prevedere una propria articolazione in più città del Paese estero.
- Le modalità di coordinamento dei circoli all’estero sono demandate al regolamento organizzativo di cui all’art. 4, comma 4, del presente statuto.
III – Struttura territoriale
Art. 8. Regionale
- L’assemblea regionale è eletta dal congresso regionale con i delegati eletti dai singoli congressi di federazione e dei coordinamenti territoriali. L’assemblea ha funzioni di indirizzo politico nell’ambito territoriale di competenza ed elegge, secondo le modalità definite dal regolamento congressuale approvato dall’assemblea nazionale, la/il segretaria/segretario regionale.L’assemblea regionale su proposta della/ del segretaria/segretario regionale elegge un coordinamento regionale e una/un tesoriera/e.
- Con regolamento, approvato dall’assemblea regionale a maggioranza dei suoi componenti, saranno definite le forme di organizzazione e funzionamento del livello regionale, prevedendo la costituzione degli organismi dirigenti in relazione al numero degli iscritti. Il regolamento congressuale stabilisce il rapporto tra i componenti degli organismi dirigenti e gli iscritti.
- La validità del regolamento regionale è subordinato alla coerenza con lo statuto e con i regolamenti nazionali. La commissione nazionale di garanzia è competente a ratificare i regolamenti e a dirimere in via definitiva eventuali controversie.
- L’assemblea regionale, qualora non siano previste dal presente statuto o dai regolamenti maggioranze qualificate, approva le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti senza necessità per la validità delle stesse di quorum costitutivi.
Art. 9. Circoli
- I circoli sono la sede primaria nella quale le/gli iscritte/i partecipano alla vita di MGS. L’assemblea è la riunione di tutte le iscritte e gli iscritti. I circoli possono essere territoriali ovvero di ambito lavorativo, di studio o tematici. I nuovi circoli costituiti al raggiungimento di 20 (venti) iscritte/i per quelli territoriali e 10 (dieci) per gli altri, sono ratificati dal coordinamento regionale o, in caso di inerzia o impossibilità di quest’ultimo, dalla segreteria nazionale.
- I circoli svolgono i loro congressi ed eleggono la/il coordinatrice/coordinatore, tesoriera/tesoriere e, per i circoli con oltre cento iscritti, un coordinamento secondo le modalità definite dal regolamento congressuale approvato dall’assemblea nazionale.
- Le attività dei circoli sono aperte a tutti le/gli iscritti di MGS. I circoli sono luoghi vivi, utili e accoglienti, in cui si realizzano pratiche di mutualismo e cittadinanza attiva.
- L’assemblea dei circoli, qualora non siano previste dal presente statuto o dai regolamenti maggioranze qualificate, approva le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti senza necessità per la validità delle stesse di quorum costitutivi.
Art. 10. Federazione e coordinamento territoriale
- La federazione, di norma a dimensione provinciale salvo diversa deliberazione del coordinamento regionale, coordina le attività dei circoli ed ha funzioni di indirizzo politico nell’ambito territoriale di competenza. La costituzione delle federazioni prevede la presenza di un minimo di 100 (cento) iscritte/i e una organizzazione che si articoli in almeno 3 (tre) circoli.
- Le federazioni svolgono il proprio congresso con i delegati eletti dai singoli congressi di circolo. Il congresso elegge l’assemblea, la quale ha funzioni di indirizzo politico nell’ambito territoriale di competenza ed elegge, secondo le modalità definite dal regolamento congressuale approvato dall’assemblea nazionale, la/il segretaria/segretario di federazione. L’assemblea su proposta della/del segretaria/segretario di federazione elegge un coordinamento di federazione e una/un tesoriera/e.
- Con regolamento, approvato dalla assemblea di federazione a maggioranza dei suoi componenti, saranno definite le forme di organizzazione e funzionamento del livello di federazione, prevedendo la costituzione degli organismi dirigenti in relazione al numero degli iscritti. Il regolamento congressuale stabilisce il rapporto tra i componenti degli organismi dirigenti e gli iscritti.
- La validità del regolamento è subordinato alla coerenza con lo statuto e con i regolamenti nazionali. La commissione nazionale di garanzia è competente a ratificare i regolamenti e a dirimere in via definitiva eventuali controversie.
- L’assemblea di federazione ha la potestà di allargare la propria composizione ai/alle coordinatori/coordinatrici dei nuovi circoli o in misura non superiore al 30% del totale dei suoi componenti.
- L’assemblea di federazione può strutturarsi in forum tematici. I forum sono aperti a tutte le iscritte e tutti gli iscritti e non iscritte/i che intendono contribuire all’iniziativa politica di MGS. I forum oltre ad elaborare proposte politiche possono avanzare all’assemblea di federazione proposte di iniziativa politica sui temi di loro competenza. I forum tematici sono tenuti a dare notizia delle loro attività (riunioni, documenti, iniziative), sul sito della federazione di MGS di competenza.
- L’assemblea di federazione, qualora non siano previste dal presente statuto o dai regolamenti maggioranze qualificate, approva le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti senza necessità per la validità delle stesse di quorum costitutivi.
Art. 11. Presenza delle minoranze negli organi collegiali non esecutivi
- MGS promuove la presenza delle eventuali minoranze all’interno degli organi collegiali non esecutivi, riservando loro una quota pari ai voti ottenuti nel congresso.
Art. 12. Commissariamenti
- Nei casi di violazione delle norme dello statuto e/o dei regolamenti o di impossibilità di esercitare le funzioni da parte dell’organismo dirigente, l’assemblea nazionale, su proposta della segreteria nazionale, può intervenire nei confronti delle strutture di federazione, dei coordinamenti territoriali e delle strutture regionali, adottando i provvedimenti di sospensione/revoca degli organismi dirigenti e/o l’eventuale nomina di uno o più commissari. Entro centoventi giorni dal provvedimento, dovranno essere ripristinati gli organismi statutari, in caso di sospensione, o convocato il relativo congresso, in caso di revoca.
- Analoga funzione, nei confronti dei circoli è attribuita al coordinamento regionale, sentita la federazione competente.
- Avverso il provvedimento è ammesso ricorso alla commissione nazionale di garanzia, la quale si esprimerà entro sessanta giorni. In assenza di pronuncia entro il termine di cui sopra da parte della commissione nazionale di garanzia, il provvedimento si intende revocato.
IV – Principi generali per le candidature e gli incarichi
Art. 13. Incarichi esecutivi di MGS
- Gli incarichi esecutivi nel movimento, nello specifico quelli di segretario, le presidenze di organi collegiali e di garanzia, gli incarichi di gestione del patrimonio e dell’organizzazione, sono incompatibili con la partecipazione ad altri soggetti politici, in Italia e all’estero, fatta esclusione per quelli il cui rapporto è normato da specifici patti di lavoro o da affiliazioni di carattere federativo. La deroga individuale a tale norma è possibile col voto a maggioranza assoluta dell’assemblea del livello competente o per indicazione del Segretario Nazionale.
- Per i livelli di federazione e di coordinamento territoriale l’incompatibilità è da intendersi con gli incarichi nelle Giunte dei comuni capoluogo.
V – Principi della gestione finanziaria
Art. 14. Tesoriera/e nazionale
- La/il tesoriera/e è eletta/ è indicata/o dal Segretario Nazionale al momento della composizione della Segreteria Nazionale.
- Nell’ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica, il segretario nomina una/un nuova/o tesoriera/e. La sua nomina deve essere ratificata alla successiva convocazione dell’assemblea nazionale.
- La/il tesoriera/e cura l’organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del movimento.
- La/il tesoriera/e è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurando l’equilibrio finanziario del movimento. La/il tesoriera/e è abilitata/o a riscuotere eventuali finanziamenti privati.
- La/il tesoriera/e ha la rappresentanza legale del movimento ed i poteri di firma per tutti gli atti, attività e rapporti del movimento. A tal fine compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la prestazione di fideiussioni, avalli e/o altre garanzie nell’interesse del movimento.
Art. 15. Bilanci
- Annualmente la/il tesoriera/e provvede alla redazione del bilancio consuntivo di esercizio del movimento in conformità della normativa speciale in materia di partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sulla gestione. Il bilancio consuntivo è approvato dalla presidenza nazionale entro il termine previsto dalla legge.2. Entro il 30 novembre di ogni anno la/il tesoriera/e sottopone al comitato di tesoreria il bilancio preventivo per l’anno successivo. Tale bilancio preventivo è sottoposto all’approvazione dell’ Assemblea nazionale entro il successivo 31 dicembre.3. Il bilancio consuntivo di esercizio viene pubblicato sul sito di MGS, entro venti giorni dalla sua approvazione da parte della presidenza nazionale.
Art. 16. Commissioni di garanzia
- L’iscritto che, in violazione degli obblighi assunti con l’accettazione dello statuto e dai regolamenti da questo previsti, venga meno ai principi ispiratori di MGS, può essere sottoposto a procedimento disciplinare.
- Le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello statuto e dei regolamenti sono svolte dalla commissione nazionale di garanzia, dalle commissioni di garanzia regionali e federali. Le commissioni di garanzia regionali hanno anche competenza rispetto ai coordinamenti territoriali. Ogni congresso elegge le commissioni di garanzia competenti. Ciascuna iscritta/o può presentare ricorso alla commissione di garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente statuto e dei regolamenti. Per le controversie a livello di circolo è sempre competente, in prima istanza, la commissione di federazione o quella regionale per i circoli facenti parte dei coordinamenti territoriali. Il numero massimo dei componenti non può superare il 10% dei componenti dell’assemblea eletta dai congressi.
- Avverso le commissioni è sempre ammesso il ricorso all’organismo di garanzia superiore sulla base delle rispettive competenze.
- Ciascuna commissione di garanzia elegge al suo interno una/ un presidente. Alla elezione del presidente si applica il limite dei due mandati congressuali pieni.
- Ciascun iscritto/a ha il diritto alla tutela e alla difesa del proprio buon nome e dell’onorabilità. Nessun iscritto/a al movimento può essere sottoposto a procedimento disciplinare per posizioni assunte nell’esercizio dei diritti sanciti dallo statuto e dai regolamenti, fermo restando l’obbligo dell’osservanza dei doveri statutari e regolamentari, nonché del rispetto dei diritti degli altri iscritti.
- Ogni iscritto può presentare ricorso alla commissione di garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente statuto, del codice etico e dei regolamenti approvati dall’assemblea nazionale.
- L’iscritto/a contro il quale viene chiesta l’apertura di un procedimento disciplinare deve essere informato, entro il termine di sette (7) giorni, della presentazione di tale richiesta nonché dei fatti che gli vengono addebitati. L’iscritto/a ha il diritto, in ogni fase del procedimento, di essere ascoltato per chiarire e difendere il proprio comportamento. Qualora, a conclusione del procedimento, sia adottata a suo carico una misura disciplinare, ha il diritto di fare ricorso agli organi di garanzia di livello superiore, sino alla commissione nazionale di garanzia, che si pronuncia in via definitiva.
- Avverso le decisioni delle commissioni territoriali costituite a livello federale è ammesso il ricorso alle commissioni regionali che si pronunciano in via definitiva, salvo i casi in cui il regolamento nazionale di garanzia preveda il ricorso alla commissione nazionale.
- Le commissioni di garanzia esaminano e deliberano sui ricorsi dopo una fase istruttoria non superiore a trenta (30) giorni, garantendo comunque l’esito definitivo dei ricorsi entro sessanta (60) giorni dall’inizio della procedura. Qualora le commissioni di garanzia non si pronuncino entro detto termine gli atti vengono avocati dalla commissione di garanzia di livello superiore, che delibera entro il termine dei trenta (30) giorni successivi al ricevimento degli atti e provvede a segnalare agli organismi dirigenti del movimento l’omissione di quella commissione che non ha deliberato.
- Nel caso di impossibilità di funzionamento delle commissioni per qualunque causa, le relative funzioni sono demandate alla commissione del livello territoriale immediatamente superiore, che esercita la funzione fino alla elezione di una nuova commissione. La relativa assemblea, entro novanta (90) giorni procede all’elezione della nuova commissione.
Art. 17. Sanzioni disciplinari
- Le commissioni di garanzia irrogano le sanzioni derivanti dalle violazioni allo statuto e ai regolamenti, in misura proporzionale al danno recato al movimento.Le sanzioni applicabili, a seconda della gravità del caso sono nell’ordine:
a) richiamo;
b) sospensione all’esercizio dei diritti riconosciuti all’iscritto fino a un massimo di dodici mesi;
c) rimozione dagli incarichi interni a MGS;
d) allontanamento dal movimento. - La commissione nazionale di garanzia è competente in unica istanza per tutte le questioni attinenti l’elezione ed il corretto funzionamento degli organi nazionali.
- I ricorsi sono redatti in forma scritta, a pena di inammissibilità, in modo quanto più possibile circostanziato, indicando puntualmente le disposizioni che si ritengono violate. A essi è allegata la documen-tazione eventualmente ritenuta utile al fine di comprovarne i contenuti. La documentazione deve essere sottoscritta dal ricorrente, ovvero da un suo rappresentante sulla base di apposita delega, corredata dalla copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore e del rappresentante.
- A pena di inammissibilità i ricorsi devono pervenire, anche via fax o e-mail, presso il luogo o all’indirizzo ufficiale della competente commissione di garanzia, entro e non oltre trenta (30) giorni dalla data in cui si è venuti a conoscenza degli atti e/o dei fatti oggetto di ricorso, salvo diversi e più ridotti termini previsti dai regolamento di garanzia per l’elezione delle assemblee rappresentative interne. Qualora il ricorso riguardi atti o violazioni attribuibili a precise persone fisiche, il ricorrente deve, contestualmente all’invio alla commissione di garanzia, inviarne copia alla controparte.
- Le commissioni, entro trenta giorni (30) a decorrere dalla data di ricezione del ricorso, effettuano opportune verifiche, istruttorie, audizioni. Esse devono in ogni caso garantire l’esito del ricorso entro il tempo massimo di sessanta (60) giorni dall’inizio della procedura. Qualora nel corso delle relative istruttorie una commissione ritenga che il caso in esame assuma rilievo nazionale, può rinviare alla commissione nazionale di garanzia che inappellabilmente decide entro i trenta (30) giorni successivi alla ricezione del ricorso.
- Un ricorso avente il medesimo oggetto non può essere ripresentato nei sei mesi seguenti dalla pronuncia in secondo grado della commissione di garanzia competente. 8. Per ogni altro aspetto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda al regolamento nazionale delle commissioni di garanzia, approvato dalla assemblea nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 18. Votazioni e gruppi dirigenti
- Tutte le votazioni, ivi comprese quelli sugli atti che impegnano MGS, sono a scrutinio palese, eccetto quelle relative alle persone, che sono sempre a scrutinio segreto, salvo che l’unanimità degli aventi diritto presenti decida altrimenti.
- Per la composizione degli organi non esecutivi e l’elezione dei delegati, nonché delle commissioni di garanzia ove la discussione congressuale sia su documenti politici contrapposti, si adotta il criterio proporzionale sulla base dei voti ottenuti da ciascun documento.
- Le delegazioni nelle assemblee ai diversi livelli possono comprendere fino ad un 20% di partecipanti ad organizzazioni i cui principi non siano in contrasto con quelli del Movimento e con cui MGS non abbia stretto specifici patti di lavoro, di collaborazione, o specifici accordi di carattere federativo. Qualora ricorra una motivata necessità politica di aumentare o diminuire tale quota, la stessa assemblea potrà modificarla con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 19. Modalità telematica
Mgs adotta la modalità telematica come possibile modalità di svolgimento delle riunioni di tutti i propri organi collegiali.
Per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute telematiche”, si intendono le riunioni degli organi collegiali per le quali è prevista la possibilità che uno, più di uno, o tutti i componenti l’organo partecipi a distanza, mediante collegamento telematico, da luoghi diversi dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione.
Art. 20. Modifiche allo statuto
- Le modifiche allo statuto, ivi comprese quelle al simbolo e alla denominazione, se richieste tra un congresso nazionale e l’altro, da qualsiasi struttura organizzativa di MGS sono presentate alla segreteria nazionale che le esamina e le sottopone con parere motivato, all’approvazione dell’assemblea nazionale.2. L’assemblea nazionale le rende effettive solo se approvate con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art.21 Tutela della privacy
- MGS tutela la privacy dei propri elettori, iscritti e donatori rispettando il dettato normativo del decreto legislativo n. 196 del 2003 sulla protezione dei dati personali.
Art. 22. Accordi politici o confluenza in altro soggetto politico
- Gli accordi con altri soggetti politici che abbiamo valore vincolante per l’MGS o la sua confluenza in altro soggetto politico, vengono approvati con il voto della maggioranza assoluta dei componenti dell’assemblea nazionale.
Art. 23. Norme transitorie
- Il presente Statuto è approvato dall’Assemblea Nazionale riunitasi in data 12 Dicembre 2020 e sostituisce in toto il precedente.
- In deroga agli articoli 4,6,16 del presente statuto, alla suddetta Assemblea Nazionale è dato potere di integrare i lavori dell’Assemblea congressuale tenutasi a Ravenna, in data 15 Dicembre 2019, provvedendo ad eleggere in via straordinaria gli organismi in vacatio.
Art. 24. Scioglimento
- Lo scioglimento del movimento viene approvato con il voto della maggioranza assoluta dei componenti dell’assemblea nazionale.
- In caso di scioglimento la devoluzione del patrimonio residuo si svolge ai sensi delle leggi vigenti.».